Il nostro Statuto

 

 

 

ACEER CAMPANIA

 

ASSOCIAZIONE

CERTIFICATORI ENERGETICI ED ENERGY MANAGERS REGIONALI

 

STATUTO

 

 

TITOLO I: Disposizioni generali

 

Art. 1) Denominazione

E’ costituita tra i comparenti una Associazione, ai sensi degli artt. 36 e ss del C.C., sotto la denominazione: “ASSOCIAZIONE CERTIFICATORI ENERGETICI ed ENERGY MANAGERS REGIONALI CAMPANIA” con sigla ACEER CAMPANIA.

L’Associazione è una Associazione professionale apartitica, aconfessionale, apolitica, senza finalità di lucro.

Art. 2) Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione degli Associati.

Art. 3) Sede

La sede dell’Associazione è stabilita in AVELLINO.

L’Associazione potrà altresì costituire sedi secondarie sia in Italia che all’estero.

Art. 4) Scopi

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

  1. diffusione e promozione dell’attività dei Certificatori Energetici e degli Energy Managers; nonché di tutte le attività inerenti la certificazione degli edifici, l’ottimizzazione e l’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, la mobilità e lo sviluppo sostenibile;
  2. sviluppo di metodi, procedure, programmi, studi e pubblicazioni inerenti la diffusione e la promozione di cui al punto a);
  3. attività informative, formative, e di aggiornamento con organizzazione di stage, convegni, seminari, incontri, manifestazioni pubbliche, nonché  attività didattica nelle scuole di tutti i livelli inerenti la diffusione e la promozione di cui al punto a);
  4. collaborazioni con autorità, enti ed associazioni nazionali ed estere relativamente a problemi riguardanti la diffusione e la promozione della Certificazione Energetica degli edifici e l’uso razionale dell’energia anche nei cicli produttivi nonché la mobilità, la diffusione delle tecnologie da fonti rinnovabili o assimilate e lo sviluppo sostenibile;
  5. rappresentanza dei Certificatori Energetici e degli Energy Managers all’interno di enti di accreditamento e/o di organizzazioni interessate alla certificazione degli edifici ed all’uso razionale dell’energia anche nei cicli produttivi nonché nella mobilità;
  6. promozione e agevolazione di scambi di informazione di interesse comune tra gli Associati e tra essi ed enti pubblici e privati in Italia e all’estero;
  7. promozione ed attivazione di forme di sinergia e collaborazione tra gli Associati, riconoscendo la rete internet come luogo principale di scambio di informazioni e di servizi con attivazione di apposito dominio internet;
  8. prestazione di consulenza tecnica, legale e finanziaria ai propri Associati nella risoluzione di problematiche derivanti e/o legate all’uso dell’energia, in ambito residenziale, nei cicli produttivi, nella mobilità, alla Certificazione Energetica degli Edifici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e allo sviluppo sostenibile;
  9. svolgimento in genere di tutte le attività, anche di carattere commerciale, che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone;
  10. favorire le attività di cui al punto a) mettendo a disposizione degli associati, nelle modalità di cui al regolamento, attrezzature e strumenti eventualmente acquisiti a patrimonio dell’Associazione stessa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione:

  1. potrà promuovere le raccolta di fondi, aiuti materiali ed organizzativi destinati alla realizzazione dell’oggetto sociale, con tassativa esclusione di ogni forma di sollecitazione del pubblico risparmio;
  2. potrà rendersi promotrice dell’organizzazione e di iniziative miranti a:

                  a)    diffondere l’operato dell’Associazione stessa;

                  b)    informare e richiamare l’attenzione del pubblico alle problematiche energetiche e al relativo quadro legislativo;

  1. potrà raccogliere e pubblicare dati e notizie riguardanti la diffusione e la promozione di cui al punto a);
  2. potrà dare la sua collaborazione ad amministrazioni pubbliche o ad altri enti pubblici e/o privati per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali;
  3. potrà far parte di altre Associazioni aventi scopi analoghi o complementari o partecipare a federazioni delle stesse.

TITOLO II: Gli Associati

 

Art. 5) Associati

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e/o persone giuridiche che, per merito e/o attività operino in coerenza con gli obiettivi dell’Associazione. Possono altresì far parte dell’Associazione anche altre Associazioni aventi scopi analoghi o complementari.

La natura e i diversi obblighi derivanti dalla diversità dei vari associati potrà essere determinata dal Regolamento.

L’adesione è in ogni caso subordinata all’approvazione del Consiglio direttivo. Gli Associati hanno parità di diritti compreso quello di voto come disciplinato nel Regolamento.  

Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quello del regolamento che verrà emanato dal Consiglio e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.

 

Art. 6) Nuovi Associati

Chi intende essere ammesso come nuovo associato dovrà presentare al Consiglio direttivo domanda scritta con dichiarazione di piena accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione.

Se trattasi di persona fisica la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale;
  2. l’indicazione dell’effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute e/o dell’iscrizione ad Albo Professionale e/o Collegio, della condizione di Certificatore Energetico o Energy Manager;
  3. autocertificazione di non essere nelle condizioni di cui agli artt. 2286 - 2288 C.C.

Se trattasi di Società, Associazioni od Enti la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
  2. la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
  3. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio Direttivo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda entro 60 giorni dalla ricezione della stessa.

L’ammissione è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti presenti ed ha effetto dalla data della deliberazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, sul Libro degli Associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 7) Quote Associative

Gli Associati sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, il cui ammontare viene fissato dall’assemblea degli Associati.

Il contributo per il primo anno è fissato in euro 100 e resterà invariato per gli anni successivi salvo diverse disposizioni dell’Assemblea degli Associati.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro 30 giorni dalla chiusura di ogni anno sociale. Le quote versate non  sono trasmissibili.

L’Associato receduto, decaduto, escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all’associazione non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

All’atto di ammissione l’Associato dovrà versare la quota associativa relativa all’anno sociale in corso, nella misura e nei modi stabiliti nel Regolamento o dall’Assemblea degli Associati.

In presenza di particolari situazioni possono essere stabiliti contributi straordinari.

Art. 8) Obblighi dell’Associato

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, gli Associati sono obbligati:

  1. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo della quota iniziale ed annuale;
  2. all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
  3. all’osservanza del codice etico predisposto dall’Associazione.

Gli Associati devono attenersi al dovere di correttezza, lealtà, dignità e decoro. Devono adempiere con scrupolo e diligenza l’incarico loro affidato. Devono inoltre curare il proprio aggiornamento professionale, promuovendo lo spirito di collaborazione tra i colleghi, mantenendo sempre nei confronti degli stessi un atteggiamento di lealtà.

Gli Associati si impegnano inoltre a dare la loro collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei suoi fini ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno loro richieste dagli Organi dell’associazione.

L’Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dagli associati solo per il perseguimento degli scopi associativi e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati nei termini di legge.

Per tutti i rapporti con l’Associazione il domicilio degli associati è quello risultante dal Libro degli associati. La variazione del domicilio dell’associato ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata all’Associazione.

Art. 9) Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio.

La qualità di Associato si perde:

  1. per recesso, decadenza, esclusione, fallimento o per causa di morte, se l’associato è persona fisica;
  2. per recesso, decadenza, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se l’associato è diverso da persona fisica.

9.1 Recesso dell’ Associato

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere l’associato:

  1. che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
  3. che manifesti esplicitamente tale volontà.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata all’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, fermo restando che non è valida la dichiarazione di recesso dell’Associato che non sia in regola con il pagamento del contributo associativo annuale.

9.2 Decadenza dell’Associato

La decadenza viene deliberata dal Consiglio nel caso in cui l’Associato sia moroso da oltre un anno. Il provvedimento di decadenza viene notificato all’interessato con lettera raccomandata. Entro il termine di un mese, l’Associato può regolarizzare la propria posizione, diversamente, trascorso il termine di trenta giorni, l’Associato viene dichiarato decaduto in via definitiva.

9.3 Esclusione

L’esclusione può essere deliberata dal consiglio Direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dell’Associato che:

  1. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi associativi, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
  2. risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate degli Organi Sociali;
  3. non osservi il presente Statuto, i regolamenti, il codice etico, le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di accordare all’associato un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi.
  4. sia stato condannato per reati non colposi con sentenza passata in giudicato.

I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione dell’Associato devono essergli contestati per iscritto con lettera raccomandata dal Presidente, su conforme parere del Consiglio, ed entro trenta giorni dalla ricezione della detta contestazione, l’Associato può presentare le sue eventuali giustificazioni. Qualora le giustificazioni non siano ritenute valide dal Consiglio, o in difetto di giustificazioni, trascorso il termine di trenta giorni, l’Associato viene dichiarato sospeso dall’attività sociale, in attesa che la proposta di esclusione sia sottoposta all’attenzione dell’Assemblea Straordinaria, che delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti. L’esclusione, una volta deliberata dall’Assemblea, ha effetto immediato e definitivo.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro degli Associati, da farsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 10)  Liquidazione della quota

Gli Associati receduti, decaduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non hanno alcun diritto né al rimborso delle quote versate, né sul patrimonio dell’associazione.

Art. 11)  Durata dell’iscrizione

L’iscrizione all’Associazione ha durata fino al termine dell’anno sociale in corso.

L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non siano presentate formali dimissioni a mezzo raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno e, comunque, previo pagamento della quota associativa dell’anno corrente.

Art. 12)  Responsabilità patrimoniale degli Associati

Gli Associati rispondono delle obbligazioni assunte dall’Associazione limitatamente alle quote versate.

 

TITOLO III: Patrimonio Sociale

 

Art. 13)  Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

  1. dalle quote associative versate dagli associati;
  2. dalle sottoscrizioni volontarie; da donazioni o lasciti di cittadini e/o persone giuridiche, di associazioni e di Enti;
  3. dagli eventuali apporti provenienti da contributo ordinario e straordinario di Comuni, Stato, Enti, Istituzioni Pubbliche, Organismi Internazionali;
  4. dal fondo di riserva;
  5. dalle sponsorizzazioni di sostenitori dell’Associazione;
  6. da proventi di attività commerciali e produttive marginali;
  7. dal corrispettivo per la prestazione di servizi offerti direttamente dall’Associazione agli associati o a soggetti esterni.
  8. dalle attrezzature e strumenti eventualmente acquistati dall’Associazione per favorire le attività dell’Associazione stessa.

Durante la vita dell’associazione vi è il divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve costituenti il patrimonio dell’associazione.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto.

 

TITOLO IV: Organi Associativi

 

Art. 14)  Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli Associati;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente dell’Associazione;
  4. Il Collegio dei Sindaci;
  5. Il Collegio dei Probiviri;
  6. Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 15)  Assemblea

L’Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli Associati che si trovino in regola con il pagamento della quota.

 I neo iscritti all’Associazione possono partecipare alle Assemblee solo a partire dall’anno successivo della loro iscrizione.

L’assemblea rappresenta l’universalità degli Associati stessi.

Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, anche se assenti e/o dissenzienti.

Ogni Associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, fermo restando che ogni associato non può essere portatore di più di 2 (due ) deleghe.

Nell’Assemblea ogni associato ha diritto ad un solo voto. Non hanno diritto di voto gli associati che non sono in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Art. 16)  Convocazioni

L’Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio e, quando occorra, per la nomina dei Consiglieri e dei Sindaci.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, la stessa potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio ne ravveda la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 25% del numero degli Associati.

In caso di inerzia del Presidente e/o del Consiglio, l’Assemblea può essere convocata anche dal Collegio dei Sindaci.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dalle sede sociale, purchè in Italia.

La convocazione dell’assemblea deve effettuarsi mediante avviso scritto da spedire al domicilio di ciascun Associato, oppure mediante avviso con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto  ricevimento (fax, e-mail) inviato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia o nella Comunità Europea), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione.

 

Art. 17)  Funzioni dell’Assemblea

L’Assemblea Ordinaria:

  1. delibera sulla Relazione Annuale del Consiglio e su quella dei Sindaci; approva il Bilancio Preventivo ed il conto Consuntivo annuale;
  2. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  3. elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
  4. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua approvazione;
  5. fissa le direttive per l’attività dell’associazione;
  6. delibera in merito agli indirizzi fondamentali dell’attività associativa;
  7. stabilisce, su proposta del Consiglio, la misura dei contributi dovuti dagli associati.

L’Assemblea straordinaria:

  1. approva il regolamento dell’Associazione e le successive modifiche;
  2. delibera ed approva le modifiche allo statuto;
  3. delibera in merito all’eventuale scioglimento dell’ACEER e, se nel caso, nomina uno o più liquidatori;
  4. delibera su quanto ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo;
  5. delibera l’esclusione degli Associati.

 

Art. 18)  Validità delle Assemblee e Quorum deliberativi

In prima convocazione l’assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati  aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto al voto.

L’Assemblea Straordinaria si convoca solo in prima convocazione ed occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati per renderla valida e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci intervenuti.

Per le deliberazioni, aventi ad oggetto modifiche statutarie, occorrerà l’approvazione dell’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

Lo statuto può essere modificato su proposta del Presidente e di almeno tre membri del Consiglio o di almeno un quarto degli associati.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione stessa, occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

 

Art. 19)  Modalità di voto

L’Assemblea delibera con scrutinio nominale o per alzata di mano.

Per l’elezione dei Membri del Consiglio, le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

 

Art. 20)  Presidenza dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dal Tesoriere.

Essa provvede alla nomina di un Segretario.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

 

Art. 21)  Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da non più di 11 e non meno di 5 membri e comunque in numero dispari.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e alla scadenza i componenti il Consiglio sono rieleggibili.

Le candidature per entrare a far parte del Consiglio saranno eseguite secondo le modalità fissate dal Regolamento.

In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva adunanza Assembleare.

Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la metà dei componenti del Consiglio, si intende decaduto l’intero Consiglio e deve essere convocata tempestivamente, entro 30 giorni, l’Assemblea Straordinaria degli associati per la nomina dei Consiglieri.

Alle adunanze del Consiglio, possono partecipare, pur non avendo diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci.

 

Art. 22)  Compiti del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione, per la sua direzione ed  amministrazione.

In particolare il Consiglio:

  1. compie tutti gli atti necessari o utili al perseguimento delle finalità associative, esercitando tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  2. fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione;
  3. decide sugli investimenti patrimoniali;
  4. delibera la relazione annuale ed i bilanci preventivo e consuntivo da presentare per l’approvazione all’Assemblea;
  5. propone l’importo delle quote annue di associazione;
  6. delibera sull’iscrizione, sulla decadenza degli Associati;
  7. decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con terzi;
  8. delibera su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’Assemblea o ad altri organi;
  9. nomina il Coordinatore Responsabile del Comitato Tecnico-Scientifico ed i componenti del Collegio dei Sindaci ed informa gli Associati nella prima Assemblea utile;
  10. delibera, anche su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico, la costituzione di specifici comitati o gruppi di lavoro;
  11. delibera su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico, gli standard ed i livelli qualitativi dei servizi prestati dall’Associazione, a cui sono obbligati tutti gli Associati qualora operino per conto dell’Associazione.

 

Art. 23)  Presidente, Vice Presidente e Tesoriere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, nonché un Consigliere Tesoriere.

 

Art. 24)  Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o dal 25% dei soci riguardo particolari questioni.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza in modo che i Consiglieri e i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di un  giorno.

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazione del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti con scrutinio nominale.

In caso di parità di voti prevale la decisione approvata dal Presidente.

Le decisioni del Consiglio sono validate da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 25)  Rappresentanza Legale

La rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, il quale è di volta in volta autorizzato dal Consiglio Direttivo al compimento degli atti di straordinaria amministrazione (apertura dei conti correnti, operazioni di credito, raccolta fondi, ecc.).

La firma dei documenti finanziari, dei bilanci e dei rendiconti spetta al Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell’Associazione, questi viene sostituito dal Vice Presidente

 

Art. 26)  Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci si compone di uno o tre membri effettivi, eletti dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono essere anche non associati.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci è nominato dal Consiglio Direttivo.

I Componenti del Collegio dei Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La loro eventuale retribuzione annuale è determinata dal Consiglio all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio dei Sindaci ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell’associazione.

Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all’assemblea in sede di approvazione del rendiconto.

Il Collegio dei Sindaci ha facoltà in caso di gravi irregolarità contabili documentate di chiedere al Presidente  la convocazione del Consiglio direttivo al quale relazionare in merito.

Ove il Presidente non convochi il Consiglio entro otto giorni il Collegio può provvedervi direttamente.

 

Art. 27)  Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dagli associati, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri, è costituito da 3 soci, non aventi altre cariche sociali, di particolare rettitudine e correttezza morale, eletti dall'Assemblea. Il Collegio pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni non riservate dallo Statuto ad altri organi, in relazione all’applicazione dello statuto stesso e di eventuali regolamenti interni.

In particolare il Collegio è tenuto ad esprimere un parere inappellabile e vincolante per gli Associati su ogni controversia tra questi o tra gli stessi e gli Organi Statutari dell’Associazione, che ad esso venga deferita dal Presidente dell’Associazione o da tutte le parti tra cui la controversia è insorta.

La pronuncia, che deve essere assunta entro sessanta giorni dalla richiesta di intervento del Collegio, assume il valore di lodo arbitrale irrituale. L’adesione all’Associazione comporta la piena accettazione della presente clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

 

Art. 28)  Comitato Tecnico-Scientifico

Il Consiglio Direttivo nomina il Coordinatore Responsabile del Comitato Tecnico Scientifico il quale provvederà in piena autonomia ad individuare fra gli associati i relativi membri da sottoporre al parere del Consiglio Direttivo al fine di garantire gli scopi dell’Associazione. Le attività scientifiche della Associazione potranno essere altresì svolte attraverso comitati o gruppi di lavoro istituiti di volta in volta dal Consiglio Direttivo previa definizione in sinergia con il Coordinatore Responsabile del Comitato Tecnico Scientifico di obiettivi tematici temporali.

 

TITOLO V: Bilancio

 

Art. 28)  Chiusura esercizi

L’esercizio dell’Associazione e l’anno sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29)  Termine per l’approvazione

Il Consiglio deve sottoporre il bilancio all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 30)  Deposito del bilancio

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea, deve essere depositata presso la sede e messa a disposizione degli Associati che volessero consultarla o chiederne una copia.

 

TITOLO VI: Scioglimento

 

Art. 31)  Scioglimento

L’associazione può sciogliersi per:

  1. impossibilità di conseguire l’obiettivo sociale;
  2. impossibilità di funzionamento;
  3. continuata inattività degli Organi Sociali per oltre un anno;
  4. tutte le altre cause previste dal C.C. se non disposto diversamente dallo Statuto o Atto Costitutivo.

La delibera di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata con le maggioranze e le modalità previste nell’art.18.

Nella delibera della messa in liquidazione verranno nominati uno o più liquidatori, determinandone altresì i poteri.

Nel caso che al termine della procedura di liquidazione vi sia un residuo attivo del patrimonio dell’associazione, tale residuo dovrà essere devoluto ad un’altra Associazione con finalità analoghe all’ACEER CAMPANIA o a fini di pubblica utilità.

 

TITOLO VII: Disposizioni Generali

 

Art. 32)  Rinvio al Codice Civile

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge, in particolare le norme di cui al Libro I, Titolo II del Codice Civile.

 

 

TITOLO VIII: SOCI FONDATORI

 

Sono soci fondatori:

 

 

ing. CAPOBIANCO CAMILLO

 

geom. SANTOSUOSSO ANTONIO

 

arch. DI TOMMASO GIOVANNA

 

ing. BOVE GIUSEPPE

 

ing. DAVIDDE FABRIZIO

 

ing. GUGLIELMO FRANCESCO

 

ing. MAROTTA LOREDANA

 

ing. LIMONE VINCENZO

 

ing. CANDELMO MAURIZIO

 

ing. DE BENEDICTIS ALESSANDRO

 

ing. FURCOLO NICOLA

 

arch. DI NARDO MARIA

 

ing. STOCCUTO LUCIANO

 

ing. CAROVELLO MICHELE

 

ing. SPERANZA CHRISTIAN

 

ing. CILLO DINO

 

Ing. CIAMPI GIOVANNI

 

Ing. DI PIETRO ROCCO

 

 

 

 

Avellino, lì 22/05/2010